È arrivato nell’ultimo C.U. regionale il responso dell’impugnazione presentata dall’Alleanza Giovanile Dicomano in merito alla regolarità dell’esito della gara degli Allievi B di merito provinciali di Firenze del 30 novembre contro la Fortis Juventus.

In sostanza, negli ultimi minuti di un derby sentito e caratterizzato da alcune vistose imprecisioni arbitrali, il direttore di gara avrebbe fischiato tre volte prima della fine del match, a seguito delle vibranti proteste provenienti dagli spalti.
Il Giudice Sportivo Territoriale aveva acquisito il referto di gara, nel quale si specificava che la gara era stata sospesa perché alcuni ragazzi della società locale avevano abbandonato il terreno di gioco.

Come si legge nel C.U. della delegazione provinciale di Firenze del 10 dicembre, effettuato il conteggio, l’arbitro verificava che il loro numero si era ridotto al disotto del minimo consentito, pur non riuscendo ad individuare i singoli rei della violazione. Contestualmente interrompeva definitivamente la partita . A seguito di ciò era stata comminata all’Alleanza Giovanile la sconfitta a tavolino, che si era sommata alle varie squalifiche ai ragazzi (squalifiche già scontate nelle scorse settimane) dal direttore di gara.

La corte Sportiva d’appello territoriale, come si legge nelle ampie e dettagliate motivazioni, nelle scorse settimane ha approfondito la vicenda interpellando la società e lo stesso direttore di gara. Anche se quest’ultimo ha confermato la sua versione, sono state rilevate incongruenze nella ricostruzione.

La sentenza, diversamente da alcuni casi almeno in parte assimilabili avvenuti in Toscana negli anni scorsi, stavolta giunge a conclusioni diverse, anche a partire da questo passaggio chiave, estratto dalla stesso Comunicato: Preliminarmente occorre rilevare che, seppure le dichiarazioni degli ufficiali di gara facciano piena prova ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari, ciò non significa che queste ultime debbano essere recepite acriticamente dagli organi di giustizia sportiva senza che gli stessi possano rilevarne eventuali contraddizioni o incongruenze.

Oltre a rilevare discrepanze tra il rapporto di gara e il successivo supplemento, ad avviso del Collegio, l’Arbitro non è risultato del tutto deciso e convincente neanche in sede di audizione personale.

Queste dunque le motivazioni con le quali la Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie il reclamo e dispone la ripetizione della gara: la partita si rigiocherà. E così, per quanto le squalifiche ricevute in modo ingiustificato siano ormai già state scontate dai ragazzi del Dicomano, vengono giustamente smentita una versione che non corrispondeva alla realtà dei fatti.

 

Fonte: Campionando

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Now

Related Post